
Il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili - (renazzo.it)
Il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili è stato al centro del dibattito pubblico negli ultimi anni. Ecco come viene punito oggi
Una delle pratiche più odiose. Un fenomeno alimentato da situazioni di degrado urbano, difficoltà economiche e la carenza di alloggi popolari nelle grandi città italiane. Con l’introduzione del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), il governo ha voluto intervenire più decisamente sulla questione, introducendo nel nostro ordinamento il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”.
La nuova norma, che modifica il codice penale, prevede pene più severe e nuove procedure per contrastare l’abusivismo e accelerare gli sgomberi.
Occupazioni abusive: come cambia la legge
L’articolo 634-bis del codice penale, introdotto dal Decreto Sicurezza, stabilisce che chiunque occupi arbitrariamente un immobile destinato a domicilio altrui mediante violenza, minaccia o fraudolento artificio, è punito con la reclusione da due a sette anni. Lo stesso trattamento penale è previsto per chi impedisce il rientro legittimo nell’immobile al proprietario o al detentore. La legge si applica anche a chi, mediante inganno, si appropria di un immobile o lo cede a terzi, creando potenziali conflitti legali tra proprietari e occupanti.

Una delle principali innovazioni riguarda la procedura di reintegrazione nel possesso, che diventa più rapida e semplificata. In presenza di denuncia, il giudice potrà ordinare lo sgombero dell’immobile con un decreto immediato, senza attendere il processo penale.
Nel caso di occupazione abusiva di una prima casa, gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti ad agire prontamente. Se ci sono motivi fondati per ritenere che l’occupazione sia arbitraria, potranno disporre il rilascio dell’immobile senza indugi. Se l’occupante si oppone, le forze dell’ordine possono procedere a uno sgombero coattivo, previa autorizzazione del pubblico ministero. Questo intervento tempestivo intende ridurre i tempi di attesa e il caos derivante dalle lunghe procedure burocratiche.
Oltre alla sanzione penale, il proprietario di un immobile occupato abusivamente può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione. Tuttavia, il danno non è risarcibile in modo automatico. La giurisprudenza stabilisce che si tratta di un danno presunto, che deve essere adeguatamente dimostrato dal proprietario. La prova può essere fornita anche per presunzioni, come stabilito dall’articolo 2727 del codice civile.
Nel caso in cui il danno non sia quantificabile in modo preciso, il giudice può determinare l’ammontare del risarcimento in via equitativa, prendendo come riferimento il valore del canone locativo di mercato dell’immobile nel periodo dell’occupazione abusiva. Per esempio, un risarcimento di 200 euro al mese per ogni mese di occupazione potrebbe essere una cifra di riferimento.
Non solo danno patrimoniale: i proprietari possono richiedere anche il risarcimento di danni non patrimoniali, come il turbamento psicologico subito durante l’occupazione illegale della loro casa. In base all’articolo 2059 del codice civile, il risarcimento del danno non patrimoniale è consentito solo nei casi previsti dalla legge, tra cui il danno derivante da reato.